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Ritardo del Prefetto nell’emissione dell’ordinanza di sospensione: patente “bloccata”

Come sappiamo, per diverse infrazioni commesse alla guida di un veicolo, il Nuovo Codice della Strada prevede non solo una sanzione monetaria ed una decurtazione dei punti dalla patente, ma anche la sospensione – o addirittura la revoca – della patente di guida.

Con l’entrata in vigore della nuova normativa, capita sempre più di frequente che le Prefetture non riescano a rispettare i termini che il Nuovo Codice della Strada gli impone per  emettere le ordinanze di sospensione delle patenti; così, sempre più automobilisti si ritrovano intrappolati in un limbo burocratico da cui non riescono ad uscire. Ma ci sono alcune soluzioni, vediamole assieme.

1) Permesso di guida per comprovate esigenze lavorative

La sospensione della patente di guida ha un impatto importante sulla qualità della vita delle persone, soprattutto per chi usa il veicolo per recarsi a lavoro, o comunque per portare a termine gli impegni personali e familiari: per questo motivo, l’articolo 218 comma 2 del Nuovo Codice della Strada prevede innanzitutto la possibilità di richiedere al Prefetto un permesso di guida in determinate fasce orarie, per un massimo di tre ore al giorno, al fine di soddisfare comprovate esigenze lavorative. Questo permesso può essere concesso una sola volta ed a condizione che dalla violazione non sia derivato un incidente stradale.

Per ottenere il permesso, è necessario presentare un’istanza al Prefetto entro cinque giorni dal ritiro della patente, allegando documentazione che attesti l’impossibilità o l’estrema gravosità di raggiungere il luogo di lavoro con mezzi alternativi.

È importante notare che alcune Prefetture potrebbero richiedere la rinuncia al ricorso in caso di presentazione dell’istanza per il permesso di guida orario.

 

Niente permesso di guida per esigenze lavorative: ma veramente non ci sono altre soluzioni?

Se l’automobilista che ha subito il ritiro della patente non intende richiedere il rilascio del suddetto permesso di guida per comprovate esigenze lavorative, deve comunque sapere che, ai sensi dell’art. 218 del Nuovo Codice della Strada, l’organo accertatore che ha effettuato il ritiro della patente deve trasmetterla al Prefetto entro cinque giorni. Successivamente, il Prefetto ha ulteriori quindici giorni per emettere l’ordinanza di sospensione.

Complessivamente quindi il Prefetto ha 20 giorni dal ritiro della patente per emettere l’ordinanza di sospensione, dopodiché l’automobilista può “[…] può ottenerne la restituzione da parte della prefettura“. E come può fare?

2) Istanza di restituzione della patente di guida

Se i tempi di restituzione della patente si prolungano oltre il suddetto termine di 20 giorni dal ritiro, è innanzitutto consigliabile contattare l’Ufficio della Motorizzazione Civile o la Prefettura responsabile del procedimento. Fornendo i propri dati e spiegando la situazione, si potrebbe ottenere una spiegazione sullo stato della pratica e, in alcuni casi, accelerare il processo.

Tuttavia, qualora il contatto diretto non porti a risultati concreti, è possibile inviare un sollecito formale tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel sollecito sarà importante indicare:

  • i dati del conducente a cui è stata ritirata la patente;
  • i dati del verbale di contestazione della violazione;
  • la contestazione del superamento dei termini previsti dalla legge per l’emanazione da parte del Prefetto dell’ordinanza di sospensione della patente.

Chiedi aiuto ad un Avvocato

Affrontare ritardi burocratici può essere stressante e complicato, soprattutto se non si ha familiarità con le procedure amministrative e legali: un Avvocato può assisterti nell’analisi della documentazione, nel contatto con le autorità e, se necessario, nella presentazione di un ricorso.

Come primo passo, un sollecito formale dimostrerà la serietà delle proprie ragioni e probabilmente risolverà rapidamente la questione: contattami per tornare al volante senza ulteriori preoccupazioni.

 

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