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L’obbligo di custodia delle strade pubbliche: profili giuridici e risvolti pratici

Improvvisamente, magari durante il tragitto quotidiano verso il lavoro o mentre accompagni i tuoi figli a scuola, una buca non segnalata provoca un incidente: danni all’auto, lesioni personali, spese mediche e giorni di lavoro persi. Situazioni come queste sono purtroppo comuni e sollevano una domanda cruciale: chi è responsabile in caso di strade dissestate? In questo articolo, esploreremo la responsabilità dell’ente gestore delle strade in tali circostanze, offrendo una guida chiara e dettagliata per comprendere i propri diritti e le possibili azioni legali.

1. Obblighi legali dell’ente gestore

Secondo l’articolo 14 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), gli enti proprietari delle strade hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. Ciò include la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, oltre alla segnaletica e alle attrezzature correlate. Questo dovere si estende anche alle pertinenze stradali, come marciapiedi e piste ciclabili.

2. Responsabilità civile: art. 2051 c.c.

L’articolo 2051 del Codice Civile stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Nel contesto delle strade pubbliche, ciò significa che l’ente gestore può essere ritenuto responsabile per danni causati da difetti o mancanze nella manutenzione della strada.

3. Quando l’ente gestore è responsabile

La responsabilità dell’ente gestore si configura quando:

  • il danno è causato da un difetto intrinseco della strada (es. buche, avvallamenti, segnaletica mancante);

  • l’ente non ha provveduto alla manutenzione o alla segnalazione del pericolo;

  • non è dimostrabile un caso fortuito che esoneri l’ente dalla responsabilità;

In tali casi, il danneggiato ha diritto al risarcimento per i danni subiti.

4. Quando l’ente gestore non è responsabile

L’ente gestore può essere esonerato dalla responsabilità per cd. “caso fortuito“, quando si dimostra che il danno è stato provocato da un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia (la strada) e l’evento dannoso: ad esempio, il comportamento negligente o imprudente del conducente, che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del sinistro. Anche una buca può non essere ritenuta la causa diretta dell’evento dannoso, qualora sia ben visibile e segnalata ed il conducente non abbia adottato le necessarie precauzioni.

5. Come agire in caso di danni da strada dissestata

Se si subisce un danno a causa di una strada dissestata, è importante:

  1. documentare l’incidente: scattare fotografie del luogo, della buca o del difetto stradale, e dei danni subiti.

  2. raccogliere le testimonianze: ottenere i contatti di eventuali testimoni presenti al momento dell’incidente.

  3. richiedere l’intervento delle autorità: se possibile, far intervenire la Polizia Municipale per redigere un verbale.

  4. conservare tutta la documentazione: fatture di riparazione, certificati medici, e qualsiasi altro documento utile a dimostrare il danno subito.

  5. presentare una richiesta di risarcimento: inviare una raccomandata all’ente gestore della strada, allegando tutta la documentazione raccolta.

6. L’importanza dell’assistenza legale

Affrontare una richiesta di risarcimento per danni causati da strade dissestate può essere complesso. È fondamentale comprendere i propri diritti e le procedure legali da seguire. Un avvocato esperto in sinistri stradali può fornire l’assistenza necessaria per:

  • valutare la fondatezza della richiesta;

  • assistere nella raccolta delle prove;

  • redigere e inviare la richiesta di risarcimento;

  • rappresentare il cliente in eventuali procedimenti giudiziari.

Fai valere i tuoi diritti!

Le strade dissestate non sono solo un disagio, ma rappresentano un serio rischio per la sicurezza di tutti. Se hai subito un danno a causa di una strada in cattive condizioni, non esitare a far valere i tuoi diritti. Contattami per una consulenza.

📞 0498256732
📧 avv.luigipezzolo@gmail.com
🌐 avvocatoluigipezzolo.it

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